Fare il cartomante secondo la legge

 “I cartomanti dovrebbero andare in galera”. Una volta, sotto un contenuto online relativo alla cartomanzia, lessi queste esatte parole.

Parole che, probabilmente, derivavano dalle mani (perché si tratta di un commento scritto) di qualcuno che si è sentito preso in giro, poiché raggirato dall’ennesimo ciarlatano che l’ha spennato, oppure di qualcuno che voleva semplicemente spargere odio gratuito.

Sta di fatto che, qualsiasi sia stato il movente dietro a ciò, questo commento non ha alcun senso perché in Italia esiste, in realtà, una SENTENZA DI LEGGE che permette di fare il cartomante come professione! Se in passato la cartomanzia rientrava nella ciarlataneria ed era vietata (Testo Unico di Pubblica Sicurezza, art. 121, ultimo comma:”è vietato il mestiere di ciarlatano”; art. 231 che comprendeva l’attività cartomante come “mestiere del ciarlatano” poiché volta a speculare sull’altrui credulità), al giorno d’oggi non è più così!

Nel 2020, infatti, probabilmente visto quanti personaggi, anche online, si sono messi a vendere e comprare letture, è stata approvata una nuova legge che definisce l’attività di cartomante e di astrologo come lecita.

Vediamo in questo articolo, dunque, cosa dice la legge relativa in sunto e cerchiamo di analizzarla bene!

(Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1 Luglio 2020, n°4189)

Non è vietata, ai sensi dell’art. 121 T.U.L.P.S., l’attività di cartomanzia che non sia esercitata con modalità truffaldine o comunque idonee ad abusare della credulità popolare. Infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada, anche un servizio che, in apparenza, sia oggettivamente privo o comunque di indimostrabile utilità, quale può essere considerata l’attività divinatoria propria del cartomante, in quanto riconducibile alle cd. scienze occulte o esoteriche (per definizione non sottoponibili a prove di verificabilità), può rappresentare un bene “commerciabile”, perché idoneo a rispondere ad una esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”. Tale può essere, appunto, quella di chi cerchi l’alleviamento dei suoi dubbi esistenziali o la rassicurazione delle sue certezze nei “segni” ricavabili, attraverso la mediazione del cartomante, dalla lettura ed interpretazione delle “carte”. [1]

DA CIO’ DEDUCIAMO CHE…

1)      E’ legale fare il cartomante a patto che l’attività sia svolta in regola (non in modo truffaldino): Questo significa che chi fa il cartomante di professione deve, come per chiunque svolge un’attività in proprio, mettersi in regola, aprire la P.Iva se l’attività è continuativa, dichiarare quanto guadagnato in concordanza a ciò che dice la legge (il codice ATECO per cartomanti esiste, possono essere usati: 74.90.99 oppure 96.09.09);

 

2)      E’ legale fare il cartomante a patto che non si abusi della credulità popolare:

Ciò significa che il cartomante non può giocare con l’ignoranza, la superstizione, le speranze e le paure altrui. Un esempio classico di truffa e abuso di credulità è quella del cartomante che, in seguito a una lettura, ti vede un malocchio, una fattura di magia nera, e ti chiede un tot di soldi per poterti togliere tutto miracolosamente. A prescindere che noi crediamo o meno che le carte possano vedere queste cose, per legge è vietato fare una cosa del genere (e attenzione! Poiché secondo la legge l’abuso di altrui credulità è SEMPRE un reato! Anche quando fatto gratuitamente – Art 661 Codice Penale).

 

3)      La cartomanzia è oggettivamente priva o comunque di indimostrabile utilità […]in quanto riconducibile alle cd. scienze occulte o esoteriche (per definizione non sottoponibili a prove di verificabilità):

Questo aspetto è interessante per quanto riguarda alcuni tipi di domande a cui il cartomante, in teoria, non è abilitato a rispondere, dal momento che la cartomanzia non ha utilità comprovata e la sua efficacia non possa essere verificabile.

Parliamo di tutti quei quesiti a carattere medico, legale, psicologico…per cui solo un professionista abilitato può avere risposte. Il cartomante che risponde a domande sulla salute, sulle gravidanze, su processi legali, che diagnostica disturbi mentali tramite una lettura di carte sta, pertanto, violando la legge suddetta e potenzialmente quella del codice penale, art. 348 sul reato di abuso di professione (“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro”).

 

Visto ciò, dunque, se il cartomante si attiene a ciò che dice la legge e, detto alla buona, non vende a nero, non prende in giro la gente con lo scopo di spaventarla e/o guadagnarci qualcosa, non si sostituisce a un professionista di altri settori senza averne le competenze, vendendo consulti per soddisfare la domanda di chi, credendo in queste Arti, cerca semplicemente una risposta o un consiglio, non merita, nel 2024, la galera e può tranquillamente svolgere la sua professione tutelato, tutelando anche il consultante (colui che richiede una stesa) in caso di problemi.

Abadessa Devina


FONTI UTILI:

-          Gazzettaufficiale.it (per poter leggere gli articoli);

-          Cosadicelalegge.it    articolo: “Lecito fare il cartomante a condizione che non ci sia truffa

-          Partitaiva.it – articolo: “Lavorare comecartomante in proprio è legale? Come fare, guadagni e partita iva”;

-          [1] Dirittifondamentali.it (dove potete scaricare la sentenza che rende lecita l’attività del cartomante)

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